Approfondimento

EPD e CAM non sono la stessa cosa. Il vantaggio competitivo di un prodotto certificato EPD.

EPD e CAM non sono la stessa cosa. Il vantaggio competitivo di un prodotto certificato EPD.

Quando un appalto chiede materiali “conformi CAM”, non sta chiedendo una certificazione: sta chiedendo una prova. L’EPD è la prova più solida che esiste, ed è l’unica che funziona anche fuori dall’Italia.


Premessa

In molti capitolati di gara pubblica si legge la frase “il prodotto deve essere conforme ai CAM Edilizia”. Spesso il fornitore replica con un foglio firmato dove dichiara la conformità, talvolta accompagnato da un timbro che riporta scritte tipo “Certificato CAM”. Bene: nessuno di questi due documenti, da solo, è giuridicamente sufficiente nei nuovi capitolati basati sul D.Lgs 36/2023 e sui CAM Edilizia 2022 e 2026.

La ragione è che CAM ed EPD non sono la stessa cosa, e non sono nemmeno equivalenti. Sono entità di natura diversa: uno è un insieme di requisiti che gli appalti pubblici devono rispettare, l’altro è un documento certificato di terza parte che prova in modo verificabile alcuni di quei requisiti. Confonderli è un errore frequente, ma costoso: in fase di verifica del progetto o di collaudo, un fornitore che non sa fornire la prova giusta blocca il cantiere.

Questo articolo spiega la differenza in termini operativi, perché conta per chi installa o progetta impianti ACR, e perché disporre di un prodotto con EPD oggi rappresenta un vantaggio strategico — non solo etico.


1. Cosa sono i CAM e da cosa derivano

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti ambientali che le pubbliche amministrazioni devono inserire nei bandi di gara per gli appalti di lavori, servizi e forniture. Non sono una certificazione, e non esiste un ente che rilascia un “marchio CAM”. Sono prescrizioni normative.

La cornice giuridica è la seguente:

  • D.Lgs 221/2015, art. 18: introduce l’obbligo di inserire criteri ambientali nei bandi pubblici.
  • D.Lgs 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), art. 57: rende l’applicazione dei CAM un pilastro vincolante per tutti gli appalti pubblici.
  • D.M. 256 del 23 giugno 2022 (CAM Edilizia 2022), modificato dal D.M. 5 agosto 2024: definisce i criteri specifici per il settore edilizio.
  • D.M. 24 novembre 2025 (CAM Edilizia 2026): aggiorna ulteriormente i criteri allineandoli alla Direttiva EPBD IV (“Case Green”) e al nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR 2024/3110).

I CAM sono organizzati in tre famiglie:

  • Specifiche tecniche: requisiti minimi obbligatori che il prodotto deve soddisfare.
  • Criteri premianti: caratteristiche che, se possedute, aumentano il punteggio dell’offerta.
  • Clausole contrattuali: obblighi che vincolano l’appaltatore in fase di esecuzione.

Per ogni criterio, il CAM definisce quali mezzi di prova sono ammessi per dimostrare il rispetto. Ed è qui che entra in gioco l’EPD.


2. Cosa è una EPD

L’Environmental Product Declaration (EPD), o Dichiarazione Ambientale di Prodotto, è una dichiarazione documentale che riporta gli impatti ambientali di un prodotto lungo l’intero ciclo di vita, dalla materia prima al fine vita. È regolata da due norme tecniche internazionali:

  • ISO 14025: definisce il quadro generale delle dichiarazioni ambientali di tipo III. Le dichiarazioni di “tipo III” sono quelle basate su dati quantitativi, sviluppate secondo regole comuni e verificate da un ente terzo indipendente. Si distinguono dalle dichiarazioni di tipo I (etichette ecologiche tipo Ecolabel UE) e di tipo II (autodichiarazioni del produttore).
  • EN 15804: armonizza le EPD per il settore delle costruzioni, definendo le PCR (Product Category Rules) — cioè le regole di calcolo specifiche per ogni categoria di prodotto edilizio. È la norma di riferimento per qualsiasi EPD destinata a documentare prodotti per l’edilizia.

L’EPD si basa su uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) condotto secondo ISO 14040/14044, che quantifica:

  • consumo di risorse (materie prime, acqua, energia primaria);
  • emissioni di gas climalteranti (GWP, espresso in kg CO₂ equivalente);
  • altri indicatori ambientali (acidificazione, eutrofizzazione, ozono troposferico, esaurimento risorse abiotiche, ecc.);
  • contenuto di materiale riciclato e potenziale di riciclo a fine vita.

I dati sono organizzati per moduli del ciclo di vita secondo EN 15804: A1-A3 (produzione), A4-A5 (trasporto e installazione), B1-B7 (uso), C1-C4 (fine vita), D (benefici oltre il sistema, per esempio recupero materia).

Tre punti che vale la pena ricordare:

  • L’EPD è volontaria. Nessuna legge obbliga un produttore a farla. Chi la fa, sostiene un costo per scelta strategica.
  • L’EPD è specifica del singolo prodotto. Un produttore non ha “una EPD aziendale”: ne ha una per ciascun prodotto (o famiglia tecnicamente omogenea).
  • L’EPD ha una validità temporale. Tipicamente cinque anni, dopo i quali va rinnovata.

3. Il rapporto fra CAM ed EPD: COSA vs COME

La differenza si riassume così:

AspettoCAMEPD
NaturaRequisito normativo per appalti pubbliciDichiarazione tecnica volontaria
Cosa stabilisceCosa il prodotto deve soddisfareCosa il prodotto contiene e quanto impatta
Chi lo emetteIl Ministero (decreto)Un produttore, validato da ente terzo
È una certificazione?NoSì, di tipo III (ISO 14025)
ValiditàPermanente fino a nuovo decreto5 anni rinnovabili
AmbitoItalia (appalti pubblici)Internazionale

Il CAM dice: “il prodotto deve avere almeno il X% di materia riciclata, durabilità documentata, basse emissioni in fase d’uso”. L’EPD dice: “questo prodotto contiene il Y% di rame da riciclo, ha un GWP A1-A3 di Z kg CO₂eq per kg, e una vita utile attesa di W anni”. Il primo è la richiesta, il secondo è la prova.

Più precisamente, l’EPD è uno dei mezzi di prova ammessi dai CAM per dimostrare il rispetto di alcuni criteri. Il CAM Edilizia 2022 (al punto 1.3.4 sui mezzi di prova) e il CAM 2026 elencano tra i documenti accettati:

  • Dichiarazione Ambientale di Prodotto di tipo III (EPD), conforme a UNI EN 15804 e UNI EN ISO 14025, come EPDItaly o schemi internazionali equivalenti;
  • Certificazione ReMade in Italy o Plastica Seconda Vita (per il contenuto di riciclato);
  • UNI/PdR 88 (verifica del contenuto di riciclato);
  • Marchio Ecolabel UE o equivalenti (per altri criteri).

Non sono più ammesse — questo è cambiato negli ultimi anni — semplici autodichiarazioni del produttore non supportate da documentazione tecnica certificata da ente accreditato.


4. Cosa è cambiato con il CAM Edilizia 2022/2024 e con il nuovo CAM 2026

I CAM Edilizia non sono una normativa statica. L’evoluzione recente ha tre direttrici, tutte rilevanti per chi fornisce o installa componenti impiantistici:

Tracciabilità rafforzata. Il CAM 2026 elimina definitivamente le scappatoie delle autodichiarazioni. Per dimostrare il contenuto di materia riciclata in un materiale o componente serve un mezzo di prova certificato, e l’EPD di tipo III è quello tecnicamente più completo perché documenta non solo la percentuale di riciclato ma l’intero profilo ambientale.

Estensione della LCA dal prodotto all’edificio. Sia il CAM 2022 sia il CAM 2026 introducono criteri premianti per progetti che applicano la LCA a scala di edificio (UNI EN 15978). Per condurre quella analisi, il progettista ha bisogno delle EPD dei singoli materiali. Un fornitore che non le fornisce sottrae punti al progetto.

Allineamento con l’Europa. Il nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR 2024/3110) integrerà, nei prossimi anni, l’obbligo di EPD nelle Dichiarazioni di Prestazione (DoP) dei prodotti marcati CE. La norma EN ISO 22057:2022 definisce inoltre il formato dati per integrare le EPD nei modelli BIM, così come previsto dal CAM 2026 per gli appalti che ricadono nell’art. 43 del D.Lgs 36/2023.

In sintesi: la direzione è chiara. L’EPD sta passando da strumento volontario a documento di fatto necessario, anche dove non è ancora formalmente obbligatorio.


5. Perché disporre di prodotti EPD è un vantaggio competitivo concreto

Per un’azienda di installazioni o uno studio di progettazione, lavorare con prodotti dotati di EPD non è un dettaglio etico: è una leva operativa che si traduce in vantaggi misurabili. Vediamoli uno per uno.

5.1 Accesso agli appalti pubblici senza intoppi

Nei bandi pubblici post-D.Lgs 36/2023, l’assenza di mezzi di prova validi può far escludere l’offerta o bloccarne il collaudo. Un’impresa che usa abitualmente componenti con EPD ha già la documentazione pronta, può rispondere ai capitolati senza chiedere nulla al fornitore, e attraversa la fase di verifica senza sorprese. Per un’azienda piccola o media che non ha un ufficio gare strutturato, questo è un risparmio operativo significativo.

5.2 Punteggio premiante nelle gare

I criteri premianti dei CAM 2022 e 2026 attribuiscono punti aggiuntivi a:

  • progetti che dimostrano LCA a scala di edificio (UNI EN 15978);
  • progetti che superano le soglie minime di contenuto di riciclato;
  • offerte che documentano scelte progettuali a basso impatto.

Tutti questi criteri sono alimentati da EPD di prodotto. Un appaltatore che propone componenti con EPD permette al progettista di accumulare punti premianti che possono essere decisivi nell’aggiudicazione.

5.3 Crediti nei protocolli volontari di sostenibilità

L’edilizia premium e il segmento direzionale lavorano sempre più con protocolli volontari come LEED, BREEAM, ITACA, GBC Italia, DGNB. Tutti questi schemi assegnano crediti specifici per l’uso di materiali con EPD (es. LEED v4 — credit “Building Product Disclosure and Optimization — Environmental Product Declarations”). I crediti EPD-correlati possono valere fino a 5–6 punti su 110 nel computo finale di un progetto LEED. In un mercato in cui la certificazione di sostenibilità incide sul valore immobiliare e sul tasso di occupazione di un edificio direzionale, sono punti che pesano.

5.4 PNRR, NZEB e finanziamenti pubblici

Gli interventi finanziati dal PNRR e i nuovi edifici NZEB (Nearly Zero Energy Buildings, obbligatori per la pubblica amministrazione dal 2019 e per il privato dal 2021) sono soggetti per definizione ai CAM e, in molte misure, premiano esplicitamente la disponibilità di EPD. Lo stesso vale per fondi regionali e bandi su efficienza energetica, dove la presenza di EPD nei materiali installati è spesso requisito di ammissione o criterio di valutazione.

5.5 Esportazione e mercati esteri

Le EPD sono mutuamente riconosciute fra programmi nazionali (EPDItaly, EPD International, IBU, INIES francese, e così via) attraverso accordi ECO Platform. Questo significa che un installatore italiano che progetta o realizza opere all’estero, o che lavora con committenti internazionali in Italia, parla la stessa lingua tecnico-ambientale ovunque. La FDES francese (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire) per esempio è obbligatoria per i prodotti edilizi venduti in Francia e si basa sullo stesso impianto EN 15804.

5.6 Argomento commerciale a valore aggiunto

In un preventivo a un cliente privato attento alla sostenibilità, poter dichiarare “i tubi che installiamo hanno EPD certificata, contengono X% di rame da riciclo, hanno un GWP di Y kg CO₂eq per metro lineare” è qualcosa che differenzia un’offerta da un’altra. È un argomento tangibile, non un greenwashing.


6. Il caso specifico delle linee frigorifere e idroniche

Nel settore ACR, fino a pochi anni fa, il discorso EPD non era mainstream perché il rame come materiale aveva di per sé un buon profilo (riciclabile al 100% senza perdita di proprietà, durabilità di decenni) e l’attenzione era sulla performance termica del sistema. Negli ultimi anni, con la crescita del peso dei criteri ambientali nei bandi e con l’arrivo dei refrigeranti a basso GWP, lo scenario è cambiato:

  • Il contenuto di rame riciclato diventa un parametro misurato e dichiarato. Il rame è il materiale di costruzione con il più alto tasso di riciclo a livello industriale, ma serve un’EPD per dichiararlo in modo verificabile in capitolato.
  • La compatibilità con refrigeranti a basso GWP (R32 e soprattutto R290 propano, GWP = 3) richiede tubazioni e isolamenti progettati per gas infiammabili A2L e A3 — un parametro che incide su sicurezza e quindi su CAM relativi alla durabilità e alla sicurezza degli impianti.
  • La durabilità documentata è un criterio premiante esplicito. Per un tubo preisolato in rame con guaina aderente, la documentazione di vita utile attesa supera tipicamente i 50 anni — un dato che, se inserito in EPD, vale punti.

In questo contesto, SCT ha sviluppato SMISOL Clim Aeterna®, un sistema preisolato che porta tutti questi elementi in un unico prodotto: EPD secondo EN 15804, conformità ai CAM Edilizia, compatibilità con R290, fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 45.000 (tre volte superiore allo standard di mercato dei tubi preisolati), guaina co-estrusa aderente al rame in fase di produzione (tema che abbiamo trattato in un articolo precedente sull’aderenza dell’isolante e l’efficienza energetica).

Per un installatore o un progettista, scegliere Aeterna in un appalto pubblico significa avere già pronta la documentazione che il committente richiederà, senza doverla rincorrere a posteriori.


7. Cosa chiedere al fornitore (checklist operativa)

Per chi vuole iniziare a lavorare in modo strutturato con prodotti EPD, ecco una checklist da usare in fase di selezione fornitori:

Documenti da richiedere:

  • Copia dell’EPD del prodotto (PDF), con numero di registrazione, ente di verifica, data di validità.
  • Indicazione del programma EPD di riferimento (EPDItaly, The International EPD System, IBU, ecc.).
  • Conformità dichiarata a EN 15804 (versione A2 attualmente in vigore) e ISO 14025.
  • Indicazione esplicita dei moduli del ciclo di vita coperti (almeno A1-A3; le EPD migliori coprono fino a D).

Dati da estrarre dall’EPD per il capitolato:

  • GWP totale (kg CO₂eq per unità funzionale dichiarata).
  • Percentuale di materiale riciclato in input.
  • Vita utile attesa (RSL — Reference Service Life).
  • Indicatori di acidificazione, eutrofizzazione, esaurimento risorse abiotiche (ADP).

Verifiche di coerenza:

  • L’unità funzionale dichiarata nell’EPD deve essere coerente con l’uso (es. metro lineare di tubo installato, non kg di rame).
  • La data di emissione non deve essere anteriore di 5 anni alla data di gara.
  • L’ente di verifica deve essere accreditato secondo ISO 17029 o equivalente.

8. Conclusioni

I CAM stabiliscono cosa un materiale o un prodotto deve garantire per essere usato in un appalto pubblico. L’EPD è il documento più completo e tecnicamente rigoroso per dimostrare quelle garanzie. Non sono la stessa cosa: senza CAM, l’EPD sarebbe uno strumento puramente di marketing; senza EPD (o equivalenti), molti CAM resterebbero richieste su carta non verificabili.

Per un progettista, lavorare con prodotti dotati di EPD significa avere materia prima documentale per soddisfare le specifiche tecniche obbligatorie, accumulare punti sui criteri premianti, alimentare LCA a scala di edificio, raccogliere crediti LEED/BREEAM/ITACA, e non avere problemi in fase di verifica. Per un’azienda di installazioni, significa partecipare con sicurezza ai bandi pubblici e proporsi al privato premium con un argomento commerciale solido.

Il messaggio operativo è semplice: nei prossimi cinque anni, la presenza o assenza di EPD farà la differenza fra fornitori che restano nel mercato pubblico e fornitori che ne escono. Iniziare ora a privilegiare prodotti con EPD certificata — anche dove non sembra ancora indispensabile — significa attrezzarsi per uno scenario regolatorio in rapida evoluzione, anziché rincorrerlo.


Riferimenti normativi

  1. D.Lgs 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici, art. 57.
  2. D.M. 256 del 23 giugno 2022 – CAM Edilizia 2022 (modificato dal D.M. 5 agosto 2024).
  3. D.M. 24 novembre 2025 – CAM Edilizia 2026.
  4. D.Lgs 221/2015, art. 18 – Disposizioni in materia ambientale.
  5. Legge 25 ottobre 2017 n. 163 – Asseverazione di conformità ai CAM da parte del progettista.
  6. Regolamento UE 2024/3110 (CPR) – Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione.
  7. Direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD IV) – Prestazione energetica nell’edilizia.

Riferimenti tecnici

  1. ISO 14025 – Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations.
  2. EN 15804+A2 – Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core rules for the product category of construction products.
  3. ISO 14040 / ISO 14044 – Life Cycle Assessment — Principles, framework and requirements.
  4. EN 15978 – Sustainability of construction works — Assessment of environmental performance of buildings.
  5. EN ISO 22057:2022 – Sustainability in buildings and civil engineering works — Data templates for EPDs.
  6. UNI/PdR 88 – Verifica del contenuto di riciclato e/o di sottoprodotti nei materiali da costruzione.
  7. ISO 17029 – Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies.

Programmi EPD di riferimento